IN MATERIA DI DIRITTI

di Ernesto Bodini (giornalista e opinionista)
Non credo si debba dare per scontato che tutti i cittadini di questo Stato (a parte ovviamente gli addetti ai lavori: magistrati, avvocati, dirigenti amministrativi della P.A.) sappiano in materia di Diritto, e tanto meno pretenderlo da chicchessia in ragione del fatto che non tutti hanno dimestichezza con il nozionismo che regola la materia, anche se non mancano le relative fonti divulgative. Per queste ragioni, credo sia utile rammentare la seguente sintesi. Ma cosa si intende per diritto? Il Diritto è l’insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere o facoltà; e tale si suddivide essenzialmente nei seguenti.

Diritto privato: insieme delle norme che regolano i rapporti fra i privati, siano essi personali o atti di commercio. Diritto civile: insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli individui, sia nella famiglia, sia nella società come cittadini, e tale è regolato dal Codice Civile. Diritto Commerciale: parte del diritto privato che regola i rapporti fra gli individui negli atti di commercio; in particolare entrano nell’ambito del diritto commerciale il diritto del lavoro, i titoli di credito e i cosiddetti contratti commerciali. Diritto pubblico: insieme delle norme che hanno per oggetto l’organizzazione dello Stato, di tutti i suoi Organi e apparati, degli enti politici e dei rapporti tra tali Organi e i privati; è suddiviso in diritto internazionale e diritto interno. Nel primo caso sono comprese tutte le norme che regolano i rapporti fra gli Stati; il secondo si occupa dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, e dell’organizzazione che regge tali rapporti; a sua volta è suddiviso in vari diritti: amministrativo, commerciale, della navigazione, ecclesiastico, finanziario, penale militare, processuale civile e processuale penale. Più esteso il Diritto Costituzionale nel quale rientrano i principi fondamentali, diritti personali e costituzionali che sono diritto di agire, diritto di capacità, diritto di arte e scienza, di libertà, assicurazioni sociali obbligatorie, assistenza sociale, diritto di associazione, atti di disposizione del proprio corpo, atti politici, autodeterminazione, azione civile, beni culturali, bilinguismo, capacità giuridica, certezza del diritto, libertà di circolazione e soggiorno, cittadinanza, competenza del giudice, consuetudine, decenza pubblica, difesa, diritti e doveri, diritto soggettivo, domicilio, principio di eguaglianza, elettorato attivo, elettorato passivo, emancipazione, fatto giuridico, fonti delle obbligazioni, giudice, giurisdizione, diritto all’identità personale, immigrazione, inabilitazione, incapacità di intendere e volere, diritto all’integrità fisica, all’integrità morale, interdizione, diritto all’intimità privata, principio di legalità, legislatura, diritto alla libertà personale, diritto di manifestazione del pensiero, minoranze etniche, nascita, nome, parità di trattamento, parità uomo-donna, persona giuridica, diritto di petizione, residenza, situazioni soggettive, diritto alla vita.
Ma con tutta obiettività bisogna ammettere che non è semplice per il cittadino comune avere questa dettagliata conoscenza, e in virtù dell’ormai codificato (anche in Giurisprudenza) concetto “Ignoranzia legis non excusat”, quando il cittadino (che personalmente definisco suddito) non di rado si trova di fronte alla P.A., deve sempre ricordare due principi fondamentali inerenti le leggi: la mancata conoscenza di una legge non giustifica chi ne ignora l’esistenza, la legge si applica comunque, anche se non se ne conosce il contenuto; altra regola fondamentale è quella che impone a chi pretende di applicare una determinata normativa di saperne indicare la fonte. In particolar modo tale obbligo riguarda i pubblici poteri (iuris novit curia), ossia il giudice è libero di applicare le norme del diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto; inoltre, nessun dipendente pubblico può rifiutarsi di offrire una prestazione o negare un determinato atto dovuto, tranne per comprovata ragione che è tenuto a giustificare. Quindi perché ha valore il suddetto concetto latino? Semplicemente perché se così non fosse, tutti i reati sarebbero opinabili, ossia basta dire che non si sapeva di compiere un reato e quindi si sarebbe scusati praticamente sempre. Va inoltre precisato che il diritto (e dovere) di sapere il perché di un determinato atto o fatto, è generalmente riconosciuto e, il contrario, potrebbe apparire come un sopruso (abuso). E per quanto riguarda le ingiustizie della burocrazia l’art. 24 della Costituzione riconosce a chiunque il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della P.A.; peccato, però, che il più delle volte a parità di numero dei contendenti, il magistrato dà più credibilità al rappresentante della P.A. (specie se in divisa) e non al cittadino comune.

 


A questo punto è bene fare alcuni incisi. La P.A. deve servire prima di tutto gli esseri umani, e non solo i cittadini. I diritti che la stessa deve cercare di rendere effettivi sono quelli proclamati negli artt. dal 13 al 54 della Costituzione, diritti dei cittadini e diritti umani. La P.A. è chiamata in causa soprattutto quando si tratta di diritti sociali: alla salute, allo studio, al lavoro, alla previdenza, etc. Se viene rifiutato l’accesso ai documenti amministrativi (in forma scritta o verbale) è sempre possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni avvalendosi dell’art. 328 del Codice Penale: “omissione di atti di ufficio” (perseguibile d’ufficio tramite un legale di fiducia o Forze dell’Ordine quali i Carabinieri). Quindi, va ribadito che gli Enti che erogano servizi pubblici devono assicurare ai cittadini una informazione completa sulle modalità di prestazione dei servizi, e in particolare sono: rendere note, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente comprensibili le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche del servizio; pubblicare gli esiti delle verifiche compiute sul rispetto degli standard; segnalare tempestivamente agli utenti, anche attraverso i principali mezzi di comunicazione, ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio; curare la pubblicazione di testi in cui siano raccolti tutti gli atti che disciplinano l’erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti; predisporre appositi strumenti di informazione, con l’attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui periodicamente deve essere accertato il funzionamento, e ciò nel rispetto della chiarezza e della comprensibilità. Ma quando tutto ciò, o in parte, viene meno, il cittadino attraverso la normativa vigente (Legge 241/1990 e successive modifiche e/o integrazioni) può invocare non solo il diritto di accesso agli Atti amministrativi che lo riguardano, ma anche a quello più elementare cosiddetto diritto alla trasparenza. Ciò implica la presa visione di una determinata documentazione e l’ottenimento di quella consulenza di cui ha bisogno per ottemperare non solo i propri doveri ma anche il rispetto dei propri diritti. A questo riguardo, da una lettera di un cittadino (che si è firmato) pubblicata recentemente dal quotidiano La Stampa, rilevo che rivolgendosi agli sportelli dell’Asl 1 torinese, avendo necessità di ottenere delle informazioni che lo riguardavano personalmente, ha riscontrato la non competenza da parte degli addetti in materia di rimborsi per dialisi mensili, e pur essendoci un ufficio preposto lo stesso pare non lo sia per ricevere il cittadino, al quale è stato però segnalato il relativo decreto legislativo, ma l’informazione è rimasta praticamente inevasa per assenza di comunicazione. Stante questo fatto, io credo che il cittadino in questione avrebbe dovuto segnalare questa “inadempienza” ai responsabili del Servizio, i quali sarebbero stati tenuti per dovere deontologico, oltre che di legge, a fornirgli risposte esaustive sino alla definizione del suo problema. L’esperienza mi insegna che quando un disservizio della P.A. non viene segnalato (per iscritto) direttamente all’URP o ai vertici preposti, il cittadino-utente-contribuente sarà sempre confinato nel limbo della sudditanza… e dell’abbandono.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *