IL NEMICO BUROCRAZIA FACILE PREDA PER L’INSOLVENZA DI MOLTI CITTADINI-UTENTI

Persone che non si stancano mai di lamentarsi e, ciò nonostante, continuano a subire non ottemperando a determinate procedure per il rispetto dei propri doveri e diritti

di Ernesto Bodini (giornalista e opinionista)

Nel mare magnum delle confusioni, dei paradossi e delle contraddizioni e quindi delle ingiustizie, tipicamente made in Italy, da molto tempo sto notando che vi è una certa riluttanza (sino noti l’assenza di virgolette) a considerare in modo pragmatico un fenomeno che condiziona la vita di tutti noi: la burocrazia! Da sempre tutti la menzionano più volte al giorno, la bestemmiano e la condannano e solo a parole (sic!) ma nessuno, dico proprio nessuno, si è mai posto il problema di come affrontarla e soprattutto di come reprimerla, come se fosse un nemico intoccabile perché affetto da una sorta di peste bubbonica. Eppure, tra gli oltre 6,5 milioni di volontari facenti parte di associazioni e movimenti vari, non ho mai ravvisato alcuno che abbia ideato un ben definito “programma” di azione e/o comportamento per creare proseliti al fine di combattere la burocrazia. In effetti il sistema è una cariatide che in Italia detiene un potere da guinness dei primati, e pertanto si pensa (la maggior parte dei cittadini) che il modus operandi delle Istituzioni sia un ostacolo duro da scalfire, quindi insuperabile. Ma è proprio così? Se il cittadino comune vuole essere un tantino obiettivo deve ammettere che, l’azione burocratica tesa a complicargli la vita da parte di questo o quel burocrate, non la si sconfigge lamentandosi per strada o scrivendo alla rubrica di un giornale, come pure partecipando a cortei o manifestazioni di piazza, tant’è che tali azioni non hanno mai portato ad alcuna soluzione (rarissime le eccezioni); inoltre, quasi nessuno pensa di comportarsi come le Istituzioni: la Pubblica Amministrazione (P.A.) si rivolge al cittadino (succube) sempre per iscritto, mentre il cittadino non agisce mai allo stesso impugnando carta e penna e spedire una Raccoammandata (A/R) per segnalre, lamentare, denunciare, diffidare (sia pur a titolo cautelativo) quanto si vuole lamentare un torto subìto o per ottenere il rispetto di determinati diritti. Anche se non frequentenente il pubblico ufficiale di una P.A. nell’esercizio delle sue funzioni può incorrere nel reato descrito dall’art. 328 del Codice Penale (perseguibile d’ufficio), che testualmente recita: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni» (sull’entità della pena mi astengo in quanto non ho aggiornamenti in merito).

In effetti sono ancora molti, a mio parere, i cittadini che non conoscono e non si avvalgono della della Legge 241/1990 (e successive modificazioni) che testualmente recita: «Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi»; inoltre, più banalmente (si fa per dire) altrettanti non conoscono e non si avvalgono del diritto-dovere di fare riferimento agli Uffici Relazioni con il Pubblico, ossia i cosiddetti URP che nascono per dare veste istituzionale alla cultura della trasparenza amministrativa  e della qualità dei servizi e per  rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento delle relazioni tra la P.A. e i cittadini. In particolare l’istituzione dell’URP ha la finalità di esplicare tre concetti fondamentali: trasparenza, partecipazione e semplificazione; nello specifico, dal punto di vista legislativo, l’introduzione degli URP avviene con il D.lgs 29/93 (abrogato dal D.lgs 165/2001) il quale ha disposto che le P.A. individuino, nell’ambito della propria struttura, Uffici per le Relazioni con il Pubblico al fine di garantire la piena attuazione del diritto di accesso e alla trasparenza; successivamente con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 prima, e con la legge n. 150 del 7 giugno 2000 in seguito, sono stati ampliati i principi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento degli  stessi URP. C’è anche da rilevare che il non avvalersi di queste Leggi, si rischia di dover ricorrere alla consulenza legale e relative parcelle; anche se, per ogni disguido con la P.A., è possibile rivolgersi al Difensore Civico della propria Regione, la cui consulenza (unicamente per pareri e consigli) è a titolo gratuito. In buona sostanza, sapere e non sapere fa sempre la dfferenza; ma ancor peggio il non attivarsi per pigrizia, sfiducia, etc. Di conseguenza, vale sempre il concetto:«Chi vuole il suo mal pianga ste stesso». Un’ultima considerazione: i dipendenti della P.A. attualmente sono circa 3,2 milioni, e c’è ragione di credere che la maggior parte siano ligi al proprio dovere, ma è sufficiente l’inefficienza di una minoranza per “destabilizzare” con il proprio potere (il burocrate è colui che sta dall’altra parte della scrivania) il cittadino che non sa avvalersi dei suoi diritti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *